…IL TERRITORIO LIBERO
DI TRIESTE NON È ITALIA…eppure siamo nel 2016, molta acqua è passata sotto i
ponti, ci siamo evoluti, almeno tecnologicamente, crediamo di avere il mondo a
portata di clic, curiamo ogni parte del nostro corpo, cerchiamo di mangiare cibi sani, facciamo (cerchiamo, crediamo) di tutto e il meglio di tutto, ma nonostante ciò ci sono stoiche
persone, saldamente ancorate alle loro convinzioni, che a suon di slogan diafani,
pensano di candidarsi a sindaco di una città dalla storia complessa, magari
poco conosciuta, ma che non merita i contorni ripidi di un'arrampicata
difficile da compiere al di sopra della vertiginosa cartellonistica stradale.
Vediamo di capirlo
insieme e partiamo dall’azione del Consiglio di Sicurezza (CdS) dell’ONU in
materia di mantenimento della pace e sistema di sicurezza collettiva. Cioè le
competenze del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite che si forma sul
principio generale del divieto dell’uso della forza unilaterale da cui deriva
la possibilità di utilizzare la forza in casi eccezionali per legittima difesa
che può essere individuale o collettiva, o attraverso le azioni del CdS.
Il CdS, dopo aver
accertato una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto di
aggressione, può adottare le misure previste dal cap. VII della Carta. Tra i
vari tipi di misure esistono le cd. misure atipiche, cioè quelle che non sono
previste all’interno della Carta delle Nazioni Unite e che si sono sviluppate
nella prassi delle relazioni internazionali, nella prassi del CdS. Due
tipologie di misure, all’interno delle quali possiamo far rientrare
l’istituzione di determinati procedimenti, da un lato l’amministrazione di
territori e dall’altro l’istituzione di tribunali ad hoc (che nel nostro caso non ci interessa, è giusto per
completezza).
Sono misure adottate
dal CdS nell’ambito di risoluzioni, all’interno delle quali il CdS ha comunque
dichiarato di agire nell’ambito del cap. VII dicendo: purché vi è questa
situazione di minaccia alla pace, di violazione della pace io (CdS) agisco
predisponendo questo provvedimento, questa misura che può essere
amministrazione provvisoria di territori o istituzione di tribunali ad hoc. Qualcuno potrebbe dire che si
tratta effettivamente di misure atipiche perché danno luogo a dei veri e propri
procedimenti amministrativi. L’amministrazione dei territori è un processo
complesso, quindi fondare tutta questa complessità sulla base della norma del
cap. VII è un procedimento non semplice che infatti si è strutturato nel corso
degli anni.
Vediamo la tipologia che
interessa al nostro caso, la misura del governo del territorio.
L’amministrazione di
territori è un esercizio di poteri di governo, comporta amministrare un
territorio, e rientra in un’evoluzione storica conosciuta già all’epoca della
Società delle Nazioni dove attraverso i mandati venivano affidati dei poteri
amministrativi agli Stati che precedentemente erano colonie. Per agevolare il
procedimento di decolonizzazione, la Società delle Nazioni interveniva per
facilitare l’acquisizione dell’indipendenza esercitando poteri amministrativi.
Questo poteva avvenire su territori statuali (su Stati che dovevano acquisire
l’indipendenza) o anche su singole città ad es. la città libera di Danzica o il
bacino della Saar, ecc.
Con la creazione delle
Nazioni Unite, questa competenza amministrativa che veniva esercitata dalla
Società delle Nazioni è stata ereditata dall’ONU ed è stata da subito istruita
con riferimento ad alcune situazioni complicate in cui il CdS ha avuto un ruolo
istituzionale. Ogni riferimento porta all’istituzione del Territorio Libero di
Trieste (TLT) istituito dal trattato di pace del 1947 tra l’Italia e le potenze
alleate.
L’annesso VI al
Trattato di pace, concluso alla fine della II Guerra Mondiale, identifica il
TLT come un piccolo Stato governato da un governatore la cui nomina era
affidata al CdS e questo territorio doveva essere assistito da un’autorità
legislative, giurisdizionali ed esecutive locali. In attesa, però, che il CdS
si mettesse d’accordo e che si giungesse alla nomina del governatore,
l’amministrazione del TLT era amministrata in base all’art. 2 dell’allegato VII
del Trattato di pace e quindi il territorio era diviso in due zone, la Zona A
governata dai comandi militari alleati e la Zona B sotto il comando jugoslavo.
Questa, però, era una situazione transitoria disegnata nell’ambito di un
progetto che doveva condurre all’amministrazione di un territorio da parte del
CdS. Finché questa situazione non si era venuta a creare, si trattava di una
amministrazione bellica quindi di un’attività amministrativa esercitata dalle
forze militari che occupavano la Zona A e la Zona B. Il CdS non ha mai deciso.
Il territorio ove era venuta a cessare la sovranità italiana è divenuto nullius (di nessuno), ma non si era
venuto a costituire neppure un nuovo soggetto perché c’era l’occupazione
militare che si trasformava da bellica – armistiziale e pacifica – a una sorta
di amministrazione fiduciaria, quindi non vi era esercizio di sovranità da
parte di un soggetto indipendente su di un territorio, vi era questa situazione
transitoria di amministrazione bellica. Il disaccordo tra le grandi potenze (per
intenderci tra i 5 membri permanenti del CdS Stati Uniti, Russia (ex URSS),
Francia, Regno Unito e Cina) ha reso impossibile la nomina del governatore e
quindi l’occupazione militare si è protratta nel tempo e a quel punto, dal
punto di vista politico, un atto rilevante è la Dichiarazione tripartita del
1948 con cui la Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti propongono all’Unione
Sovietica di cessare questa situazione e di restituire il territorio
all’Italia, rendendo il tutto poi effettivo attraverso un atto che ponesse
delle norme di diritto. In seguito al rifiuto sovietico e con il Protocollo di
Londra del 1952 i governi responsabili dell’amministrazione della Zona A e il
governo italiano cominciano a porre le basi per la trasformazione giuridica di
questa situazione e stabiliscono l’inserimento di funzionari italiani
nell’amministrazione. Si passa quindi dalla occupazione/delega a un esercizio
di funzioni amministrative. Nel 1953, nell’ambito di questo processo di
“italianizzazione” dell’amministrazione della Zona A, i governi degli Stati
Uniti e del Regno Unito dichiarano di porre fine alla loro amministrazione
nella Zona A del TLT. Dal punto di vista politico, questo è un atto che ha una
notevole rilevanza, solo che dal punto di vista giuridico siccome vi era il
trattato di pace, con la nomina del governatore da parte del CdS e quindi
l’accordo dei membri permanenti, bisognava tradurre questa volontà politica con
una situazione giuridica. Iniziarono i negoziati che dovevano condurre ad un
trattato internazionale, perché l’unico modo per derogare il trattato di pace
era la conclusione di un trattato internazionale. Così, alla luce di questi
avvenimenti politici vennero intrapresi i negoziati per concludere un trattato
internazionale in tal senso, negoziati che si concludono con l’adozione, nel
1954, del Memorandum di Intesa di Londra, rivolto a stabilire la cessazione dei
governi militari nelle ex zone A e B del TLT, con l’abbandono della zona A
all’amministrazione italiana e l’estensione alla zona B dell’amministrazione
civile jugoslava. Però la situazione rimaneva pendente, per cui per risolvere
la questione del nuovo soggetto, in maniera definitiva, è stato necessario
l’adozione del trattato di Osimo del 1975 che ha diviso territorialmente le
zone controverse ed ha risolto anche la questione della sovranità. Con il
trattato di Osimo, la questione della nomina del governatore è stata cancellata
dall’ordine del giorno del CdS. Dal punto di vista giuridico c’è un trattato
internazionale che ha risolto la questione. Qualcuno ritiene che il trattato di
pace del 1947 sia ancora valido, perché i trattati successivi sono invalidi,
non può esserci deroga se i trattati non sono conclusi dalle stesse parti. NON è vero. Nella gerarchia
delle fonti c’è molta flessibilità quindi se esiste un trattato multilaterale
che viene derogato perché è stato superato da un trattato bilaterale, per i due
Stati che hanno concluso il trattato successivo, il trattato precedente non
vale più. Questi problemi sono stati ripresi dalla sentenza del TAR del FVG n.
530/2013, che ha riesaminato tutta la questione, ha respinto il ricorso con cui
si è chiesto l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 208/2013
avente ad oggetto lo svolgimento delle elezioni del Consiglio regionale del FVG
e del decreto del Presidente della Regione che aveva ad oggetto la convocazione
dei comizi elettorali, dicendo che queste elezioni erano illegittime perché la
provincia di Trieste non appartiene allo Stato italiano. Il TAR si è soffermato
sul punto della successione delle leggi nel tempo. I sostenitori del TLT hanno
fondato le loro richieste sull’osservazione che il Trattato di Pace di Parigi
del 1947 è ancora in vigore per quanto riguarda i confini tra l’Italia, la
Jugoslavia e l’istituzione del TLT perché ogni sua modifica richiederebbe
l’intervento di tutti gli Stati firmatari del trattato medesimo, che non sono
stati coinvolti negli accordi internazionali successivi. Quindi, siccome così
non è avvenuto per il Memorandum di Londra del 1954 e nemmeno per il Trattato
di Osimo del 1975, il trattato di pace sarebbe ancora in vigore. Il TAR ha
superato questa argomentazione richiamando le norme della Convenzione di Vienna
del 1969, in particolare, sottolineando l’ipotesi della successione dei
trattati nel tempo, osservando espressamente l’ipotesi che non tutte le parti
del trattato precedente siano parti del trattato successivo (art. 30). L’art.
41 regola gli accordi di modifica dei trattati multilaterali ad opera di alcuni
firmatari. Ancora l’art. 62 che codifica il principio rebus sic stantibus relativo all’impossibilità di attuazione del
Trattato di Parigi in ordine all’istituzione del TLT.
TRIESTE
È ITALIA!
Questo del TLT è un es.
di governo dei territori da parte del CdS. Poi la prassi si è evoluta dopo la
fine della guerra fredda e il verificarsi di numerosi conflitti interni, in cui
l’ONU tende a intervenire sempre più spesso. Tale fase coincide con le missioni
di peace keeping di seconda generazione in cui le missioni di pace assumono
maggiori funzioni di governo e competenze in tema di tutela dei diritti umani,
ma questa è un’altra storia…
Ben detto ma, a chi voleva sapere per informarsi bene giusto o non giusto questa propaganda cè un sito dove tutto leggi ecc. è riportato da fonte ufficiale e autorizzata. Ma fa comodo il non sapere e il non FAR sapere altrimenti come potranno ricevere.... Ciaoooo buona fine settimana.
RispondiElimina(Io sapevo tutto per il mio lavoro era necessario ed io sono cresciuta sotto il TLT di allora)
Su internet ci sono molte pagine al riguardo, siceramente non è che seguo molto le vicende di questi signori, solo che non ho potuto non sorridere di fronte a questi manifesti che erano visibili in città fino a un paio di settimane fa e riprendere in mano alcuni appunti del corso di diritto internazionale che avevo seguito all'ateneo giuliano un paio di anni fa e che mi aveva molto affascinato.
EliminaCiao e buona domenica
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